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CITTADINANZA: LE NOVITA’ DI LUGLIO DALLE CORTI

1. La svolta delle Sezioni Unite su naturalizzazione e minori e lo spartiacque del 2025

Con la sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026, le Sezioni Unite Civili della Cassazione risolvono un contrasto interpretativo ultradecennale, chiarendo gli effetti della perdita della cittadinanza del genitore per naturalizzazione sulla posizione del figlio minorenne.

La Corte distingue due ipotesi nette:

  • Il minore "bipolide ab origine" (Art. 7): Chi è nato all'estero e ha acquistato alla nascita sia la cittadinanza straniera iure soli (tipica dei paesi del continente americano) sia quella italiana iure sanguinis conserva lo status di cittadino italiano. La successiva naturalizzazione del genitore durante la minore età del figlio non produce alcun effetto "trascinante" di perdita. Lo status civitatis italiano, in quanto diritto soggettivo permanente e imprescrittibile, può essere perso solo tramite rinuncia volontaria ed espressa una volta raggiunta la maggiore età.
  • Il minore con cittadinanza italiana "esclusiva" (Art. 12): L'art. 12, comma 2, della Legge n. 555/1912 si applica invece al minore che, al momento della naturalizzazione del genitore, possedeva soltanto la cittadinanza italiana. In questo caso, qualora vi sia coesistenza di residenza comune con il genitore e acquisto derivativo della cittadinanza straniera, il minore perde lo status italiano, con facoltà di riacquistarlo tramite dichiarazione entro un anno dal compimento dei 18 anni.

La barriera temporale

L'applicazione di questo orientamento favorevole ai discendenti incontra un limite temporale invalicabile. Le Sezioni Unite hanno confermato che la disciplina previgente (e quindi la tutela dell'art. 7) si applica esclusivamente alle domande e ai ricorsi presentati entro lo "spartiacque" delle ore 23:59 del 27 marzo 2025. Le istanze proposte successivamente ricadono interamente sotto le restrittive disposizioni del nuovo art. 3-bis della Legge n. 91/1992.

2. Ordinanza n. 147/2026: il rinvio pregiudiziale alla CGUE 

La seconda novità di rilievo è l'ordinanza n. 147 depositata il 23 luglio 2026, con cui la Corte Costituzionale ha sospeso i giudizi di legittimità costituzionale promossi in via incidentale dai Tribunali di Mantova e Campobasso e ha ordinato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ai sensi dell'art. 267 TFUE, sulla questione della retroattività dell’art. 3bis, introdotta dalla L. 74/2025, secondo cui”.. si considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo…"

La decisione di investire della questione i giudici di Lussemburgo sembra, però, configurarsi come un atto dovuto di diplomazia giudiziaria e leale cooperazione più che come l'espressione di un reale dubbio interno della Consulta sulla legittimità della norma. Nel testo dell'ordinanza, infatti, il Giudice delle Leggi difende fermamente la propria precedente Sentenza n. 63/2026:

  • Configurazione come "preclusione originaria" e non "revoca": La Corte Costituzionale ribadisce che l'art. 3-bis opera una "preclusione originaria all'acquisto" ex tunc e non una revoca di uno status già ufficialmente consolidato in capo a un singolo individuo. Di conseguenza, la Corte ritiene non pertinente la giurisprudenza europea (Rottmann, Tjebbes) che impone una valutazione individuale di proporzionalità sulle conseguenze della perdita della cittadinanza dell'Unione, giacché per i destinatari della norma lo status di cittadino europeo non era giuridicamente certo.
  • Legittimità del genuine link: Viene rivendicata la piena compatibilità con il diritto europeo delle condizioni di collegamento effettivo con la Repubblica (come la nascita o la residenza biennale del genitore in Italia) introdotte dalla riforma. La Consulta richiama la recente pronuncia sul "caso maltese" (Commissione c. Malta) per riaffermare che il vincolo di cittadinanza deve fondarsi su un rapporto effettivo di solidarietà, lealtà e reciprocità di diritti e doveri.

Tuttavia, preso atto dei costanti dubbi sollevati dai giudici di merito e in omaggio al principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE), la Corte Costituzionale ha sospeso il giudizio per rimettere alla CGUE la valutazione finale sulla compatibilità dell'art. 3-bis con gli articoli 9 TUE e 20 TFUE.

 La parola passa ora a Lussemburgo, che dovrà stabilire se l'ordinamento europeo osti a una disciplina nazionale che preclude retroattivamente l'acquisto della cittadinanza a chi è nato all'estero prima della sua entrata in vigore